Il decreto interministeriale n. 55/2022 dà il via libera al Registro dei Beneficiari in Italia, il cui obiettivo finale è la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ma per renderlo operativo è necessario attendere la pubblicazione dei decreti attuativi.
In vigore dal 9 giugno 2022, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 dell’11 marzo 2022, (il “Decreto”), segna un importante passo avanti verso l’adozione del Registro dei Beneficiari Finali (“RBE”) in Italia.
Il Decreto interviene nell’ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con particolare riguardo alle direttive (UE) 2015/849 e 2018/843, note rispettivamente come quarta e quinta direttiva antiriciclaggio, imponendo agli Stati membri Stati per garantire che i titolari effettivi (“BE”) di persone giuridiche e determinati trust o entità simili siano conosciuti e registrati presso un’autorità e che i registri pertinenti siano accessibili al pubblico.
In tale contesto, il Decreto introduce disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione di dati e informazioni relativi alle BE di società con personalità giuridica, persone giuridiche private (quali associazioni, fondazioni e altri enti iscritti all’albo delle persone giuridiche), trust con implicazioni fiscali e disposizioni legali simili. Tali elementi saranno contenuti rispettivamente in una sezione autonoma (riguardante le società e le persone giuridiche private) e in una sezione speciale (riguardante i trust ed enti assimilabili) del Registro delle Imprese della Camera di Commercio con competenza territoriale (l’equivalente della RCS).
Chi sono i BE?
Prima di esaminare i punti cardine del Decreto, si ricorda che le BE sono le persone fisiche che possiedono o controllano in ultima istanza un ente o un istituto giuridico, come una società, un trust, una fondazione, ecc. Più precisamente, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 231/2007, la ST di una società di capitali è innanzitutto la/e persona/e fisica/e che detengono, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale sociale della società.
Quando è impossibile identificare in modo univoco le persone fisiche che detengono la proprietà diretta o indiretta della società, in particolare quando nessun partner detiene più del 25% del capitale, la BE è la persona fisica. (s) esercitare il controllo sulla società in virtù di:
a) il controllo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) sufficiente controllo del voto per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c) l’esistenza di determinati vincoli contrattuali che consentono l’esercizio di un’influenza dominante.
Tali criteri si applicano in ordine progressivo “a cascata” e quindi in via residuale qualora il criterio precedente non consenta di individuare la ST.
Infine, qualora nessuna persona fisica possa essere individuata secondo i criteri di cui sopra, la ST è la/e persona/e fisica/e con poteri di rappresentanza legale, direzione o direzione della società.
Per quanto riguarda invece le persone giuridiche private (diverse dalle società di capitali) di cui al DPR n. 361 del 10 febbraio 2000, le BE sono cumulativamente individuate come segue:
a) i fondatori, se vivi;
b) i beneficiari, quando sono stati individuati o sono facilmente individuabili;
c) soggetti che esercitano funzioni di direzione e amministrazione.
Implementazione RBE
Come accennato in precedenza, la RBE non è ancora operativa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone infatti di 60 giorni dal 9 giugno 2022 per approvare quattro ulteriori decreti relativi, tra l’altro, alla definizione del modello digitale da utilizzare per la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese e alle spese di segreteria. ad esso correlato. Tutti questi provvedimenti, compreso un decreto finale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva, completeranno le procedure di attuazione della RBE. Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto, gli enti interessati avranno 60 giorni di tempo per effettuare la relativa comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente. Gli enti costituiti successivamente alla data di pubblicazione dell’ultimo decreto, invece, effettueranno la comunicazione entro 30 giorni dalla data di costituzione o di iscrizione, a seconda dei casi, nei registri applicabili.
Inoltre, ogni variazione relativa alla ST deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell’atto costitutivo della relativa modifica. È prevista anche la conferma annuale, che le aziende possono effettuare in sede di deposito dei conti presso RCS.
Persone obbligate
Gli obblighi di comunicazione di cui sopra saranno a carico dei seguenti soggetti, che dovranno munirsi di un dispositivo di firma digitale se necessario, le comunicazioni agli uffici del Registro delle Imprese essendo effettuate esclusivamente in via telematica:
a) amministratori di società di capitali;
b) fondatori (se viventi), rappresentanti e amministratori di persone giuridiche private;
c) i trustee/trustee dei trust.
Accesso a RBE
In linea di principio, le informazioni della RBE saranno accessibili alle autorità competenti, agli enti e professionisti vincolati dall’obbligo di identificazione del cliente ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e al pubblico. Le regole di accesso variano a seconda dell’entità interessata.
Sanzioni
L’eventuale inadempimento degli obblighi di comunicazione entro i termini di cui sopra comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro, soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 2630 del codice civile. Resta inteso che in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali già previste dalle vigenti disposizioni.
In collaborazione con Anna Lisa Sepich, Avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Pirola Pennuto Zei